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Cittadinanza jure sanguinis

jure sanguinis

Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana nei confronti di cittadini stranieri di ceppo italiano

Cos'è

La Legge 5 febbraio 1992 n.91 e il D.P.R. 12 ottobre 1993 n.572 (regolamento di esecuzione) disciplinano la materia della cittadinanza italiana. Principio cardine (anche se non esclusivo) della cittadinanza italiana è l’attribuzione iure sanguinis ovvero la trasmissione della cittadinanza per discendenza diretta (paternità o maternità) da parte di chi è cittadino italiano. In virtù di tale principio, i discendenti dei cittadini italiani emigrati all’estero, possono avviare un procedimento ricognitivo della loro cittadinanza originaria.

Cosa si ottiene

Documentazione da allegare alla richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana

estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque
Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d’ufficio. Se la persona è nata nell’attuale Veneto (ad eccezione di alcuni Comuni del Bellunese), nella Provincia di Mantova o in quella di Udine (ad eccezione di alcuni Comuni della Valcanale) prima del 1 settembre 1871, deve essere allegato un certificato di battesimo/nascita rilasciato dalla parrocchia di nascita e legalizzato dall’Ordinario del luogo, cioè dal Vescovo competente per territorio. Nel caso di non cattolici, il certificato sarà rilasciato dall’autorità religiosa che deteneva i registri (esempio sinagoga per gli ebrei ecc.)

- atto di morte dell’avo emigrato, se nato prima del 1861

- atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso  della cittadinanza italiana

- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero

- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana

- certificato di non naturalizzazione, rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato

- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555;
Questo documento viene acquisito d’ufficio e non deve essere prodotto

- in caso di nascita fuori dal matrimonio, deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza
Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.

- autocertificazione di residenza

- copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell’area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura

I documenti presentati devono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione: in caso di difformità di nomi e cognomi, questa trasmissione non può essere provata.

ESEMPIO: se nell’atto di nascita di Mario Rossi, il padre è indicato come Giuseppe Rossi, ma nell’atto di nascita del padre è invece Giuseppe Rossi, non sarà possibile stabilire la trasmissione della cittadinanza. In questi casi, gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti secondo le procedure previste dall’ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell’autorità giudiziaria).

Tutta la documentazione prodotta e allegata con l’istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana. Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conformi previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l’imposta di bollo.

Come si ottiene

L’ufficio dello stato civile può prendere in considerazione solo domande di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone residenti nel Comune di Cornuda e l’iscrizione anagrafica presuppone che il richiedente abbia la dimora abituale nel Comune di Cornuda.

Per dimora abituale si intende una stabile permanenza nel territorio comunale unita alla volontà di rimanervi.

Risulta evidente che il cittadino straniero che chiede l’iscrizione anagrafica al solo scopo di instaurare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza, probabilmente non ha la dimora abituale nel Comune di Cornuda e, pertanto, la domanda rischia di essere respinta.

NOTE BENE:

Le dichiarazioni di residenza non corrispondenti al vero comporteranno la denuncia all’autorità giudiziaria per false dichiarazioni. In particolare, saranno oggetto di denuncia le richieste di iscrizione anagrafica di persone che non hanno la dimora abituale (nel senso sopra descritto) nel Comune di Cornuda.

Per l’iscrizione anagrafica è necessario presentare la seguente documentazione:

  1. passaporto straniero valido;

  2. permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura

  3. legittima e documentata occupazione dell’alloggio (es. contratto di affitto, ecc…)

ATTENZIONE:

Per l’iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento del possesso della cittadinanza è ammesso, in sostituzione al permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso oppure lo specifico timbro di Schengen sul passaporto. In ogni caso, passati 90 giorni, sarà comunque necessario presentare idonea documentazione di soggiorno, altrimenti verrà annullata l’iscrizione anagrafica e, di conseguenza, anche la procedura di riconoscimento della cittadinanza.

ISTANZA

L’istanza è redatta su apposito modulo ed è soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da euro €16,00). Saranno allegati in originale o in copia conforme tutti i documenti indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme). I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che, per effetto di convenzioni internazionali, non sia sufficiente che siano muniti di «apostille» oppure esenti da ogni forma di legalizzazione: la mancanza di legalizzazione o di «apostille» comporta il rigetto dell’istanza. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana che deve essere dichiarata conforme all’originale in lingua straniera o dall’autorità consolare italiana o con traduzione asseverata in tribunale in Italia oppure, nel caso nel paese d’origine esista un traduttore ufficiale (cioè un pubblico ufficiale), da quest’ultimo. Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere, con le relative traduzioni, devono essere presentati in copia autentica e integrale (non saranno accettati traduzioni, estratti, certificati o atti parziali). Inoltre, le sentenze dovranno essere munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).

Nell’istanza dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati, tutti i luoghi di residenza dell’avo e dei suoi discendenti e sarà datata e sottoscritta con firma leggibile.

Tempi e scadenze

Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi la dimora abituale al momento della conclusione.

Eventuali richieste di accelerare la conclusione del procedimento non possono essere prese in considerazione.

Al momento della ricezione dell’istanza (anche con copia per ricevuta del relativo modello) o nei giorni successivi, l’interessato riceverà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Il procedimento potrà essere sospeso, nel caso in cui si renda necessario l’acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi, per un termine massimo di 30 giorni.

Conclusione del procedimento

Nel caso gli accertamenti siano positivi, il procedimento si conclude con un provvedimento dell’ufficiale dello stato civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.

ATTENZIONE: Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale la domanda sarà respinta per incompetenza.

Ultima modifica: mercoledì, 08 febbraio 2023

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