Divieto operazioni a rischio incendio
Sono VIETATE in tutti i terreni boscati, cespugliati, con vegetazione spontanea ed entro la distanza di 100 metri, tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio boschivo, fino a cessata emergenza.
Per le trasgressioni a tali divieti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.