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Ufficio dello stato civile

(Nascita, Matrimonio, Cittadinanza, Morte)
 
L'ufficio dello stato civile
Sede Municipale: P.zza Giovanni XXIII, 1
Pianterreno a destra dell'entrata

Orario:

  • dal Lunedì al Venerdì: 9.00 - 12.45
  • Lunedì pomeriggio: dalle 16.00 alle 18.00

Contatti:

  0423.631420
  0423.839522
  anagrafe@comune.cornuda.tv.it


Dichiarazione di Nascita

La dichiarazione di nascita può essere resa indistintamente da uno dei genitori (qualora siano coniugati tra di loro), da un loro procuratore speciale o dal medico o dall'ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto.

Può essere resa nel Comune di nascita del bambino oppure nel Comune di residenza dei genitori (in quello della madre se i genitori risiedono in comuni diversi). Essa deve essere fatta entro 10 giorni dal parto.

Può essere resa anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuto il parto (in questo caso entro 3 giorni dalla nascita).

Qualora i genitori non siano coniugati tra di loro, è necessaria la presenza di entrambi, salvo che uno dei genitori non voglia essere menzionato nell'atto di nascita del figlio naturale.

Documenti richiesti:

  • Documento di riconoscimento di chi fa la denuncia (per i cittadini stranieri il passaporto e il documento di soggiorno, permesso o carta di soggiorno);
  • Codice fiscale di entrambi i genitori;
  • Attestazione di avvenuta nascita rilasciata dalla A.S.L. ovvero dall'ostetrica o da chi abbia assistito al parto.

La stesura dell'atto richiede circa mezz'ora di tempo, al termine del quale verrà rilasciata la certificazione dell'avvenuta denuncia di nascita e dell'iscrizione anagrafica. Sarà compito dei genitori provvedere a richiedere l'iscrizione del figlio al Servizio Sanitario Nazionale recandosi presso l'Ufficio gestione Convenzioni di Montebelluna, p.za Carducci in centro a Montebelluna) ed rilascio del tesserino sanitario.


Pubblicazioni di Matrimonio

Per potersi sposare è necessario richiedere le "Pubblicazioni di matrimonio".

Cosa fare per ottenerle:

La pubblicazione va richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove uno dei fidanzati ha la residenza anagrafica, alla presenza dei due testimoni. Consiste nella redazione di un apposito atto e nell'affissione di un avviso nella bacheca esterna al Municipio, posta sul lato dell'accesso alla Biblioteca Comunale e Sala riunioni, per almeno 8 giorni comprese due domeniche. Dopo tre giorni dal termine della pubblicazione verrà rilasciato un apposito certificato o nulla osta al matrimonio da consegnare alle autorità religiose. La pubblicazione va ripetuta anche nel comune di residenza dell'altro nubendo e in quelli ove sono stati residenti da meno di un anno.

Documenti richiesti:

  • Tante marche da bollo da L. 20.000 quanti sono gli avvisi da pubblicare (in genere due);
  • Richiesta di pubblicazione rilasciata dal Parroco (solo per matrimoni concordatari, cioè celebrati secondo il rito cattolico);
  • Coloro che non hanno compiuto i 18 anni devono presentare un'autorizzazione a contrarre matrimonio, rilasciata dal competente Tribunale per i Minorenni, con sede in Venezia, Canareggio;
  • Per coloro che sono nati all'estero vengono richiesti: l'atto di nascita legalizzato e tradotto in italiano ed il Nulla Osta rilasciato, ai sensi dell'art. 116 del C. C. dalle Autorità competenti del proprio Paese.
  • Se lo straniero non comprende la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete al momento della pubblicazione.

Matrimonio Civile

Viene celebrato dal Sindaco, o da un suo delegato, quale Ufficiale di Stato Civile, presso la Sede Municipale (sala del Sindaco o Sala consigliare nel caso di numerosi invitati). Eventuali limitati e sobri addobbi floreali sono a carico degli interessati.

I non residenti devono esibire la delega rilasciata dal Sindaco del Comune che ha eseguito le Pubblicazioni di matrimonio (vedi).

Cosa fare per ottenerlo:

  • prendere appuntamento con il Sindaco per concordare data e ora della celebrazione del matrimonio;
  • comunicare all'ufficio di Stato Civile le generalità dei testimoni e il regime patrimoniale scelto, almeno il giorno prima dell'evento;

Per regime patrimoniale si intende o la comunione dei beni (tutti i beni acquistati dopo il matrimoniuo sono di proprietà di entrambi gli sposi al 50%, salvo i beni strumentali per l'esercizio d'impresa) o la separazione dei beni (tutti i beni acquistati dopo il matrimonio sono di chi se li intesta). Ovviamente se uno in regime di comunione dei beni rinuncia alla sua quota davanti ad un notaio la proprietà dell'altro coniuge diventa intera e così pure, in regime di separazione patrimoniale, la proprietà diventa di entrami i coniugi se entrambi acquistano il bene.


Matrimonio Religioso

I matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto cattolico o di altri riti riconosciuti dallo Stato produce gli stessi effetti del matrimonio civile, purchè siano eseguite le Pubblicazioni alla Casa Comunale (vedi) e l'atto sia trascritto nei Registri di Stato Civile. La Pubblicazione deve essere richiesta dagli interessati con congruo anticipo rispetto alla celebrazione, mentre alla trasmissione dell'atto di matrimonio all'ufficiale di Stato Civile per la sua trascrizione provvede direttamente il celebrante.


Dichiarazione di Morte

Deve essere resa all'ufficiale di Stato Civile del luogo del decesso, entro ventiquattro ore dal decesso stesso, dal convivente o da uno dei parenti o da persona da loro delegata o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Se la morte avviene in un ospedale o altro istituto è il direttore dell'istituto o un suo delegato che deve trasmettere la notizia della morte.

Quali sono gli adempimenti richiesti:

Recarsi all'ufficio di Stato Civile, con due testimoni muniti di documento di riconoscimento e dei documenti rilasciati dal medico necroscopo e dal medico curante (certificati di morte e scheda ISTAT). All'atto della dichiarazione si deve comunicare il luogo, il giorno e l'ora della morte, le generalità del defunto, l'età, il luogo di nascita, la cittadinanza, la professione e la residenza del defunto, le generalità del coniuge e dei genitori.


Cremazione

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata in uno dei seguenti casi:

  • Espressa volontà del defunto di essere cremato contenuta nel testamento;
  • Iscrizione del defunto ad associazione che abbia, come finalità, la cremazione degli associati;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi) nella quale il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, dichiari che il defunto aveva espresso, in vita, la volontà di essere cremato.

Nei casi di morte violenta (es. incidente) la cremazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente (Procura della Repubblica presso il Tribunale).

Per legge il Comune è tenuto a sostenere le spese della cremazione, ma non quelle che riguardano il trasporto della salma e i servizi connessi, che sono a carico dei familiari del defunto.

Cosa fare per ottenerla:

Domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco, nella quale il coniuge o, in mancanza, tutti i figli del defunto o entrambi i genitori chiedono di poter procedere alla cremazione del defunto.


Tumulazione o inumazione.

(testo da sviluppare)


Trasporto di salma o resti mortali

(testo da sviluppare)


Acquisto di loculi, cellette e tombe di famiglia

(testo da sviluppare)