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Il Comune di Cornuda

 

Finalità ed obiettivi della azione comunale

  1. Il Comune di Cornuda svolge funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, nonchè quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di riconoscere e promuovere il valore della persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.

  2. Ispira la sua azione ai principi di responsabilità, partecipazione, solidarietà, economicità, efficienza e trasparenza.

  3. Il Comune di Cornuda si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità.
a) il riconoscimento e la valorizzazione delle tradizioni storiche, religiose e culturali presenti nel territorio insieme alla promozione di una cultura di giustizia e di pace e delle iniziative di solidarietà e di sicurezza sociale intese ad attuarla, al fine di tutelare la persona avvalendosi pure dell'azione del volontariato;
b) la promozione di iniziative di accoglienza, sostegno, incontro e scambio con cittadini appartenenti ad altre nazionalità e culture;
c) il sostegno e la promozione dell'associazionismo e delle attività che in tale ambito si esprimono, favorendo lo sviluppo delle iniziative culturali ed educative e la pratica delle discipline sportive come momento significativo di promozione umana e di aggregazione sociale;
d) la valorizzazione dell'iniziativa economica privata, intesa anche allo sviluppo del tessuto produttivo artigianale, piccolo - industriale e agricolo;
e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali presenti nell'ambito dei Colli Asolani e del Bosco del Fagarè per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
f) lo sviluppo delle comunicazioni stradali e ferroviarie, favorendo la naturale vocazione del Comune quale centro intermodale dei trasporti ed incentivando i servizi connessi;
g) ogni altra iniziativa intesa alla creazione di occasioni di sviluppo della persona nell'ambito familiare, del lavoro, della educazione, delle istituzioni, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 nel testo vigente tempo per tempo.

[Statuto Comunale - Art.2]